Autorità parentale e obbligo di mantenimento
Nel Codice Civile Svizzero (CCS) l’adempimento dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori è uno degli elementi centrali dei loro doveri: i genitori sono responsabili del benessere, dell’educazione e dell’istruzione professionale del/la figlio/a (Art. 301-303); lo/la rappresentano verso i terzi (Art. 304-306) e amministrano la sua sostanza (Art. 318-323 ).
Due elementi della responsabilità dei genitori
Il/la figlio/a è soggetto, finché minorenne, all’autorità parentale (Art. 296 cpv 1) che viene esercitata per il bene del/la figlio/a (Art. 301, cpv 1 ). L’esercizio dell’autorità parentale prevede che il/la figlio/a deve obbedienza ai genitori e prevede anche limitazioni della stessa:
i genitori devono consentire al/la figlio/a, corrispondente alla sua maturità, la libertà di organizzare la sua vita e, in affari importanti, tenere conto quanto possibile della sua opinione. (Art. 301 cpv 2 ).
I genitori che detengono l’autorità parentale devono assicurare la protezione del/la figlio/a: scelgono il luogo dove vive. Ma anche per il diritto di decisione dei genitori vigono alcune limitazioni: ad esempio le prescrizioni sulle relazioni personali (Art. 273 – 275 ) e l’obbligo della scolarità.
Obbligo di mantenimento da parte dei genitori – Diritto legittimo del/la bambino/a
L’obbligo di mantenimento dei figli è sancito dal Codice Civile Svizzero quale elemento centrale della responsabilità dei genitori. Il contributo al mantenimento e all’educazione del/la figlio/a è dovuto, commisurato ai bisogni del/la figlio/a, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (Art. 285 cpv 1 e Art. 302 cpv 1 CCS).
Il diritto a un contributo sufficiente è pure sancito dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli che esige dai paesi firmatari che sia garantito ad ogni bambino il diritto a condizioni di vita conformi al suo sviluppo fisico, psichico, spirituale, morale e sociale. (Art. 27 Convenzione).
I genitori sono prioritariamente responsabili di garantire le condizioni di vita necessarie. Ma anche lo Stato ha il dovere di intervenire a sostenere i genitori nello svolgimento dei loro compiti a tutti i livelli: pecuniari e non pecuniari.
A questo proposito la Convenzione cita:
Gli Stati firmatari prendono tutte le misure necessarie alfine di assicurare l’applicazione dei diritti del bambino ad un mantenimento da parte dei suoi genitori e da altre persone responsabili per lui finanziariamente, sia all’interno dei confini degli Stati firmatari che all’estero. (….) (Art. 27 cpv 4).
I genitori provvedono al mantenimento del/la figlio/a indipendentemente dall’attribuzione dell’autorità parentale, dall’affido, e – finché minorenni - dalla relazione personale.
Il diritto al mantenimento comprende la cura, l’educazione e il mantenimento finanziario del/la figlio/a. (Art. 276 CCS). Il genitore che non detiene la custodia partecipa alle spese di mantenimento con un adeguato contributo finanziario (Art. 276 cpv 2 CCS). I contributi spettano al/la figlio/a minorenne e sono versati dal genitore che non detiene la custodia all’altro genitore (rappresentante legale) (Art. 289 cpv 1 CCS).
I genitori sono tenuti a versare un contributo di mantenimento, commisurato ai bisogni dei figli e alle loro condizioni economiche (Art. 302 cpv 1 e Art. 285 cpv 1 CCS, tenuto conto della sostanza e dei redditi dei/delle figli/e. In linea di principio essi sono tenuti al mantenimento dei/delle figli/e, fino alla loro maggiore età o fino al termine della loro formazione normale (per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze).
Se il figlio abbandona il domicilio familiare senza l’autorizzazione dei genitori, il diritto ad un contributo alimentare decade ad eccezione dei casi in cui che la convivenza è gravemente turbata Art. 310 cpv 2 CCS).
Letteratura: C. Hegnauer: Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandschaftsrechts. Stämpfli, Berna 1999 Difficoltà coniugali – Separazione – Divorzio Come?, Consulenza per la Condizione femminile, Bellinzona 2001
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